Art. 81 adozione

L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente: "L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore".

Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art81 · fonte su Normattiva