Art. 61Acquirente dell'immobile locato

La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59 non puo' essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finche' non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'acquisto. Il termine e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero se l'acquirente e' cittadino emigrato in un paese straniero in qualita' di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente. Quando l'immobile e' stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art61 · fonte su Normattiva