Art. 12

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.

Testo vigente dal 6 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art12 · fonte su Normattiva