Art. 4

Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purche' raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa. A parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 25 novembre 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-11-22;2~art4 · fonte su Normattiva