Art. 5

Il Presidente della Corte costituzionale da' immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine. In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

Testo vigente dal 25 novembre 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-11-22;2~art5 · fonte su Normattiva