Art. 1

L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati e' di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".

Testo vigente dal 12 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-02-09;2~art1 · fonte su Normattiva