Art. 15

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' istituito il seguente articolo 17-bis: "La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art15 · fonte su Normattiva