Art. 1

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi: "Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica". Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' soppresso.

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art1 · fonte su Normattiva