Art. 60

La data di inizio e le modalita' tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art60 · fonte su Normattiva