Art. 61

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art61 · fonte su Normattiva