Art. 11 — Entrata in vigore
[1]Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017
[3]MATTARELLA
[4]Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
[5]Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo vigente dal 14 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva