Art. 11
Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 17 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva