Art. 105 — Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari
1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva