Art. 108-bis

[1](Modalita' particolari di trasmissione della notizia di reato).

[2]1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo. 2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e di trasmissione.

Testo vigente dal 8 agosto 1992, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art108bis · fonte su Normattiva