Art. 108-ter — Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea
((1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente)).
Testo vigente dal 20 gennaio 2016, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva