Art. 115Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria

1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attivita' di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresi' le relative generalita' e le altre indicazioni personali utili per la identificazione. ((1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita' di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attivita' medesime)). 2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice e' conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 7 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art115 · fonte su Normattiva