Art. 121Liberazione dell'arrestato o del fermato

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive. 2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne da' avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art121 · fonte su Normattiva