Art. 122Trasmissione della richiesta di convalida

1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato e' stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresi' il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art122 · fonte su Normattiva