Art. 130-bis
[1](( (Separazione dei procedimenti in fase di indagine).
[2]1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice)).
Testo vigente dal 21 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva