Art. 130Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio

1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano piu' persone o piu' imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. 2. In ogni caso il pubblico ministero puo', a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art130 · fonte su Normattiva