Art. 132-terFissazione dell'udienza per la riapertura del processo

1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonche' alla celebrazione dei processi nei quali e' stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art132ter · fonte su Normattiva