Art. 147-quaterRequisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza

1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrita' e la sicurezza della trasmissione dei dati.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art147quater · fonte su Normattiva