Art. 147-quater — Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrita' e la sicurezza della trasmissione dei dati.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva