Art. 153

(Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile) 1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art153 · fonte su Normattiva