Art. 154-quater

[1](( (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria).

[2]1. Se non e' presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte)).

Testo vigente dal 10 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 106 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art154quater · fonte su Normattiva