Art. 163-bis
(Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva