Art. 166-bisPoteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

Testo vigente dal 6 marzo 2018, tuttora in vigore · versione 78 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art166bis · fonte su Normattiva