Art. 179Procedimento davanti al giuri' d'onore

1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche. 2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto. 3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale. 4. Quando lo ritiene necessario, il giuri' puo', anche di sua iniziativa, sentire testimoni. 5. Il giuri', quando e' stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art179 · fonte su Normattiva