Art. 204-bis

[1](( (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria).

[2]1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia)).

Testo vigente dal 9 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art204bis · fonte su Normattiva