Art. 204-bis
[1](( (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria).
[2]1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia)).
Testo vigente dal 9 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva