Art. 205-bis

[1](Irrevocabilita' del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria).

[2]1. Quando e' previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puo' essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Testo vigente dal 9 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art205bis · fonte su Normattiva