Art. 211 — Rapporti tra azione civile e azione penale
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e' gia' stata esercitata l'azione penale.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva