Art. 4-ter — Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
((1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi)).
Testo vigente dal 4 dicembre 2018, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva