Art. 52Citazione dell'interprete

1. Con il provvedimento di nomina e' disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete puo' essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art52 · fonte su Normattiva