Art. 62 — Indicazione delle generalita' del domiciliatario
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato e' tenuto a indicare anche le generalita' del domiciliatario.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva