Art. 85Restituzione con imposizione di prescrizioni

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorita' giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. 2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorita' giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art85 · fonte su Normattiva