Art. 2

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalita' di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinera' lo svolgimento del referendum popolare.

Testo vigente dal 14 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art2 · fonte su Normattiva