Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
Testo vigente dal 10 dicembre 1967, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
Testo vigente dal 10 dicembre 1967, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1953
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2…
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2…
Art. 60
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1…
Art. 272
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85 ------------ AGGIORNAMENTO (37) La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente…
Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finche' durano in carica, i giudici…
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658…
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art4 · fonte su Normattiva