Art. 16Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario

[1]Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3:

  • a)le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;
  • b)le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
  • c)le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
  • d)le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
  • e)i commessi viaggiatori o piazzisti;
  • f)il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
  • g)gli operai agricoli a tempo determinato;
  • h)i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonche' quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
  • i)il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attivita' di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonche' alle attivita' produttive delle agenzie di stampa;
  • l)il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
  • m)i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
  • n)le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuita' del servizio, nei settori appresso indicati:

[2]1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonche' personale dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione; 2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua; 3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani; 4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorita' giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

  • o)personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
  • p)personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali. Le attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a)

[3]ad n) del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.

Testo vigente dal 14 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art16 · fonte su Normattiva