Art. 11-bisComunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu' presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da' immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

Testo vigente dal 4 dicembre 2018, tuttora in vigore · versione 96 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art11bis · fonte su Normattiva