Art. 29Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. In caso di decesso o di grave infermita' fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermita' delle persone di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art29 · fonte su Normattiva