Art. 34Perquisizione personale

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalita'.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art34 · fonte su Normattiva