Art. 71-sexies

[1](((Inammissibilita').

[2]Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza. Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione. A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 63 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art71sexies · fonte su Normattiva