Art. 78Assistenti volontari

L'amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attivita' culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. L'attivita' prevista nei commi precedenti non puo' essere retribuita. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art78 · fonte su Normattiva