Art. 86Personale per gli uffici di sorveglianza

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art86 · fonte su Normattiva