Art. 12Virus informatici

Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici e' tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinche' comunichi al mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 28 aprile 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68~art12 · fonte su Normattiva