Art. 9Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 28 aprile 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68~art9 · fonte su Normattiva