Art. 15

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge. Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art15 · fonte su Normattiva