Art. 18

Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalita' previste dal precedente articolo 17.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art18 · fonte su Normattiva