Art. 27

Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonche' le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprieta' contadina, possono essere concesse - ferma restando ogni altra condizione richiesta quando l'acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni gia' posseduti in proprieta' o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite. La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art27 · fonte su Normattiva