Art. 29

I trasferimenti del diritto di proprieta' o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredita', posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprieta' contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonche' le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art29 · fonte su Normattiva