Art. 30

La Cassa per la formazione della proprieta' contadina e' autorizzata ad agevolare attivita' intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica - con effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge - anche per i terreni venduti dalla "Cassa" in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965. La "Cassa" e' autorizzata ad assumere personale entro il limite massimo di cinquanta unita', comprese quelle in servizio alla data di entrata in vigore della) presente legge, nelle qualifiche ed alle condizioni che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art30 · fonte su Normattiva